In caso di comproprietà, entrambi i partner conviventi sono proprietari di un immobile e possono essere iscritti in quote proporzionali nel registro fondiario. La quota di proprietà può essere definita individualmente. Le parti vengono indicate sotto forma di frazioni, per esempio da ⅔ a ⅓. In linea generale, la divisione corrisponde alla partecipazione finanziaria all’acquisto. Con questa forma di proprietà, ogni partner può disporre liberamente della propria parte.
La comproprietà come forma di proprietà è obbligatoria se i titolari dell’ipoteca decidono di contribuire al finanziamento con una parte della previdenza, proveniente nello specifico dal secondo o terzo pilastro, ossia dalla cassa pensioni o dalla previdenza privata. Per alcuni, questa misura è necessaria per soddisfare il requisito del 20% di capitale proprio necessario per un’ipoteca. Almeno il 10% deve consistere in averi propri, risparmiati privatamente. In linea di massima, il resto può derivare dalla cassa pensioni. Se, ad esempio, un partner effettua un prelievo anticipato di averi della cassa pensioni, anch’esso deve essere documentato nel registro fondiario.