Il diritto di pegno immobiliare può essere iscritto in due modi: l’importo del diritto («ipoteca in capitale») o un determinato importo massimo («ipoteca massimale») viene registrato nel registro fondiario.
Nel caso di un’ipoteca in capitale, il diritto di pegno immobiliare serve come garanzia per i creditori. In questo modo garantisce il credito in conto capitale e le eventuali spese di recupero del credito, nonché gli interessi di mora. La cartella ipotecaria ha una particolarità: in questo caso, il pegno garantisce solo gli interessi effettivamente dovuti. Secondo la legge, il tasso d’interesse concordato garantito da un pegno non può essere aumentato di oltre il cinque percento «a pregiudizio dei creditori pignoratizi posteriori».
L’ipoteca massimale è più flessibile. Determina l’importo massimo comprensivo di interessi e costi. Il pegno immobiliare può rispondere di prestiti attuali, future e potenziali in qualsiasi momento fino all’importo massimo.
Tanto nel caso dell’ipoteca in capitale quanto in quello dell’ipoteca massimale, nel registro fondiario viene spesso iscritto un tasso d’interesse o un tasso massimo. A seconda del Cantone, la legislazione può contenere prescrizioni sui tassi d’interesse massimi. Il tasso d’interesse effettivo, che di solito è più basso, è regolato dalle parti in un contratto separato al di fuori del registro fondiario.