Infine, ci si chiede inoltre se un’indennità di uscita sia deducibile in modo analogo agli interessi passivi nel reddito imponibile. NB: Secondo la legge fiscale svizzera, ogni proprietario di casa ha il diritto di dedurre gli interessi passivi privati (compresi gli interessi ipotecari) dal suo reddito imponibile, fino all’importo del reddito di proprietà più 50.000 CHF.
Sarebbe troppo semplice dal punto di vista legale aggiungere solo un’indennità di uscita agli interessi passivi. Secondo una storica sentenza del tribunale federale, l’indennità di uscita è deducibile solo se il cliente stipula una nuova ipoteca con la stessa banca. Ci deve quindi essere un nesso con l’ipoteca originale.
La situazione è di nuovo diversa se un cliente disdice un’ipoteca perché vuole vendere la casa non gravata da ipoteca (cioè senza un’ipoteca in essere). In questo caso, anche l’indennità di uscita secondo la giurisprudenza non è deducibile dal reddito. Tuttavia, questi costi sono considerati quasi come spese del proprietario e sono inclusi nei costi di investimento. E questi, a loro volta, possono essere dedotti quando si calcola un eventuale reddito da sostanza immobiliare imponibile.